Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021-2022, si fornisce di seguito un’informativa essenziale sulle recenti disposizioni normative in materia di green pass, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.
Si fa presente che le norme citate nella presente comunicazione potrebbero subire modifiche, integrazioni e aggiornamenti che saranno comunicati tempestivamente agli interessati.
Visto il D.M. n. 257/2021 Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;
Visto il Piano Scuola 2021/2022 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. In particolare:
- le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
- permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
- è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
Si fa presente che le norme citate nella presente comunicazione potrebbero subire modifiche, integrazioni e aggiornamenti che saranno comunicati tempestivamente agli interessati.
Visto il D.M. n. 257/2021 Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;
Visto il Piano Scuola 2021/2022 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. In particolare:
- le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
- permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
- è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
- dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: per un approfondimento si rimanda al documento integrale.
Visto il Protocollo d’intesa (firmato da alcune organizzazioni sindacali) per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022);
Visto il Parere tecnico al Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico sull’attuazione del Green pass.
Visto l’aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)
Visto l’articolo 2 comma b) del D. lgs 81/08 che individua il Dirigente scolastico come datore di lavoro:
“b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,.…individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.
In qualità di Datore di lavoro ai sensi del succitato art. 2 del D.lgs 81/08, il Dirigente Scolastico
COMUNICA
quanto segue:
1) a partire dal 1° settembre 2021, TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO è tenuto al possesso e all’esibizione a richiesta della carta GREEN PASS o Certificazione verde. Le modalità di verifica potrebbero subire modifiche, ma, salvo revoche, l’obbligo di cui sopra permane.
Qualora il DIPENDENTE dovesse dichiarare di non essere in possesso del GREEN PASS o, comunque, nel caso in cui non fosse in grado di esibirlo al personale addetto al controllo (che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni), il medesimo:
• NON potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
• risulterà ASSENTE INGIUSTIFICATO con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
• sarà soggetto all’applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
Visto il Protocollo d’intesa (firmato da alcune organizzazioni sindacali) per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022);
Visto il Parere tecnico al Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico sull’attuazione del Green pass.
Visto l’aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)
Visto l’articolo 2 comma b) del D. lgs 81/08 che individua il Dirigente scolastico come datore di lavoro:
“b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,.…individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.
In qualità di Datore di lavoro ai sensi del succitato art. 2 del D.lgs 81/08, il Dirigente Scolastico
COMUNICA
quanto segue:
1) a partire dal 1° settembre 2021, TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO è tenuto al possesso e all’esibizione a richiesta della carta GREEN PASS o Certificazione verde. Le modalità di verifica potrebbero subire modifiche, ma, salvo revoche, l’obbligo di cui sopra permane.
Qualora il DIPENDENTE dovesse dichiarare di non essere in possesso del GREEN PASS o, comunque, nel caso in cui non fosse in grado di esibirlo al personale addetto al controllo (che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni), il medesimo:
• NON potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
• risulterà ASSENTE INGIUSTIFICATO con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
• sarà soggetto all’applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
• a ciò si aggiunga che, A DECORRERE DAL QUINTO GIORNO, verrà disposta la SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contrati a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporterà le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.
2) per ottenere la carta GREEN PASS o Certificazione verde occorre una o più delle seguenti condizioni:
a) aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
b) aver completato il ciclo vaccinale;
c) essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
d) essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.
Per poter effettuare il download del proprio Green Pass cliccare sul seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/
Si ricorda che il GREEN PASS o Certificazione verde ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, LA SUA VALIDITÀ È DI SOLE 48 ORE, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GREEN PASS o Certificazione verde non è più valido.
Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GREEN PASS o Certificazione verde è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose Johnson & Johnson.
Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021 rintracciabile al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ministero-nessun-tampone-grat...
Nello specifico:
Il Ministero dell’Istruzione precisa che, nel Protocollo d’intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax. Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla base di un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, di “effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate”. L’obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute. Il Ministero lavorerà, a valle del Protocollo, per fornire tutte le necessarie specifiche alle scuole.
3) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid19
Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contrati a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporterà le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.
2) per ottenere la carta GREEN PASS o Certificazione verde occorre una o più delle seguenti condizioni:
a) aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
b) aver completato il ciclo vaccinale;
c) essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
d) essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.
Per poter effettuare il download del proprio Green Pass cliccare sul seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/
Si ricorda che il GREEN PASS o Certificazione verde ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, LA SUA VALIDITÀ È DI SOLE 48 ORE, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GREEN PASS o Certificazione verde non è più valido.
Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GREEN PASS o Certificazione verde è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose Johnson & Johnson.
Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021 rintracciabile al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ministero-nessun-tampone-grat...
Nello specifico:
Il Ministero dell’Istruzione precisa che, nel Protocollo d’intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax. Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla base di un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, di “effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate”. L’obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute. Il Ministero lavorerà, a valle del Protocollo, per fornire tutte le necessarie specifiche alle scuole.
3) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid19
Con Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al …” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).
4) Verifica della validità del GREEN PASS o Certificazione verde
La verifica è fatta utilizzando un’apposita applicazione denominata App VerificaC19 raggiungibile e scaricabile al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.
Come avviene la verifica
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al …” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).
4) Verifica della validità del GREEN PASS o Certificazione verde
La verifica è fatta utilizzando un’apposita applicazione denominata App VerificaC19 raggiungibile e scaricabile al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.
Come avviene la verifica
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
Poiché l’App VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invita il personale scolastico a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l’App anche da proprio dispositivo mobile.
Sul Green Pass o Certificazione verde è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall’ultima dose.
Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR-CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità solo per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.
Si ricorda che il controllo del Green Pass costituisce una ulteriore misura di sicurezza che non sostituisce né annulla quelle precedenti: pertanto rimangono ferme tutte le altre misure di sicurezza già disposte (come, a titolo di esempio, quelle minime indicate dall’art. 1 del D.L. 111/2021: obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”; divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°).
Infine, si comunica che, pur essendo esclusa la possibilità di raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione da parte dei soggetti verificatori (art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 17/6/2021), l’Istituto osserverà nel trattamento i principi stabiliti dalla normativa vigente, dal GDPR, dal D.lgs 101/2018 e dal D.lgs 196/2003. La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuata mediante l’app nazionale “VerificaC19” che lavora offline, non memorizza dati e non rende visibili le informazioni che hanno determinato l’emissione del green pass (art. 13, comma 1 del medesimo D.P.C.M.).
La presente comunicazione - che potrebbe subire modifiche e/o integrazione che saranno comunicate tempestivamente agli interessati - viene pubblicata all’Albo on line dell’istituzione scolastica e sul sito web dell’istituto ai sensi del D.lgs 241/90 e del C.A.D. D.lgs 82/05 e assume valore di notifica nei confronti degli interessati.
Poiché l’App VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invita il personale scolastico a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l’App anche da proprio dispositivo mobile.
Sul Green Pass o Certificazione verde è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall’ultima dose.
Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR-CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità solo per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.
Si ricorda che il controllo del Green Pass costituisce una ulteriore misura di sicurezza che non sostituisce né annulla quelle precedenti: pertanto rimangono ferme tutte le altre misure di sicurezza già disposte (come, a titolo di esempio, quelle minime indicate dall’art. 1 del D.L. 111/2021: obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”; divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°).
Infine, si comunica che, pur essendo esclusa la possibilità di raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione da parte dei soggetti verificatori (art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 17/6/2021), l’Istituto osserverà nel trattamento i principi stabiliti dalla normativa vigente, dal GDPR, dal D.lgs 101/2018 e dal D.lgs 196/2003. La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuata mediante l’app nazionale “VerificaC19” che lavora offline, non memorizza dati e non rende visibili le informazioni che hanno determinato l’emissione del green pass (art. 13, comma 1 del medesimo D.P.C.M.).
La presente comunicazione - che potrebbe subire modifiche e/o integrazione che saranno comunicate tempestivamente agli interessati - viene pubblicata all’Albo on line dell’istituzione scolastica e sul sito web dell’istituto ai sensi del D.lgs 241/90 e del C.A.D. D.lgs 82/05 e assume valore di notifica nei confronti degli interessati.