Coronavirus

Obbligo green pass personale scolastico

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021-2022, si fornisce di seguito un’informativa essenziale sulle recenti disposizioni normative in materia di green pass, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.
Si fa presente che le norme citate nella presente comunicazione potrebbero subire modifiche, integrazioni e aggiornamenti che saranno comunicati tempestivamente agli interessati.
Visto il D.M. n. 257/2021 Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;
Visto il Piano Scuola 2021/2022 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione;
Visto il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. In particolare:
- le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
- permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
- è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
- dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: per un approfondimento si rimanda al documento integrale.
Visto il Protocollo d’intesa (firmato da alcune organizzazioni sindacali) per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022);
Visto il Parere tecnico al Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico sull’attuazione del Green pass.
Visto l’aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)
Visto l’articolo 2 comma b) del D. lgs 81/08 che individua il Dirigente scolastico come datore di lavoro:
“b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,.…individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”.
In qualità di Datore di lavoro ai sensi del succitato art. 2 del D.lgs 81/08, il Dirigente Scolastico
COMUNICA
quanto segue:
1) a partire dal 1° settembre 2021, TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO è tenuto al possesso e all’esibizione a richiesta della carta GREEN PASS o Certificazione verde. Le modalità di verifica potrebbero subire modifiche, ma, salvo revoche, l’obbligo di cui sopra permane.
Qualora il DIPENDENTE dovesse dichiarare di non essere in possesso del GREEN PASS o, comunque, nel caso in cui non fosse in grado di esibirlo al personale addetto al controllo (che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni), il medesimo:
• NON potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
• risulterà ASSENTE INGIUSTIFICATO con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
• sarà soggetto all’applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
• a ciò si aggiunga che, A DECORRERE DAL QUINTO GIORNO, verrà disposta la SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contrati a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporterà le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.
2) per ottenere la carta GREEN PASS o Certificazione verde occorre una o più delle seguenti condizioni:
a) aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
b) aver completato il ciclo vaccinale;
c) essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
d) essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.
Per poter effettuare il download del proprio Green Pass cliccare sul seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/
Si ricorda che il GREEN PASS o Certificazione verde ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, LA SUA VALIDITÀ È DI SOLE 48 ORE, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GREEN PASS o Certificazione verde non è più valido.
Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GREEN PASS o Certificazione verde è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose Johnson & Johnson.
Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021 rintracciabile al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ministero-nessun-tampone-grat...
Nello specifico:
Il Ministero dell’Istruzione precisa che, nel Protocollo d’intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax. Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla base di un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, di “effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate”. L’obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute. Il Ministero lavorerà, a valle del Protocollo, per fornire tutte le necessarie specifiche alle scuole.
3) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid19
Con Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al …” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).
4) Verifica della validità del GREEN PASS o Certificazione verde
La verifica è fatta utilizzando un’apposita applicazione denominata App VerificaC19 raggiungibile e scaricabile al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.
Come avviene la verifica
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
Poiché l’App VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invita il personale scolastico a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l’App anche da proprio dispositivo mobile.
Sul Green Pass o Certificazione verde è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall’ultima dose.
Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR-CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità solo per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.
Si ricorda che il controllo del Green Pass costituisce una ulteriore misura di sicurezza che non sostituisce né annulla quelle precedenti: pertanto rimangono ferme tutte le altre misure di sicurezza già disposte (come, a titolo di esempio, quelle minime indicate dall’art. 1 del D.L. 111/2021: obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”; divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°).
Infine, si comunica che, pur essendo esclusa la possibilità di raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione da parte dei soggetti verificatori (art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 17/6/2021), l’Istituto osserverà nel trattamento i principi stabiliti dalla normativa vigente, dal GDPR, dal D.lgs 101/2018 e dal D.lgs 196/2003. La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuata mediante l’app nazionale “VerificaC19” che lavora offline, non memorizza dati e non rende visibili le informazioni che hanno determinato l’emissione del green pass (art. 13, comma 1 del medesimo D.P.C.M.).
La presente comunicazione - che potrebbe subire modifiche e/o integrazione che saranno comunicate tempestivamente agli interessati - viene pubblicata all’Albo on line dell’istituzione scolastica e sul sito web dell’istituto ai sensi del D.lgs 241/90 e del C.A.D. D.lgs 82/05 e assume valore di notifica nei confronti degli interessati.

Obbligo del green pass per il personale scolastico

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge allegato alla presente circolare (D.Lgs n. 111 del 6 agosto “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”) che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.
Tra le misure previste e adottate è compreso l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute, allegata.
È possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigienico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.
La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria).
La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell’allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l’effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative. Si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti e un breve approfondimento riguardante il Green pass:
- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
- Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19;
- Parere tecnico del Ministero dell’Istruzione sul Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

Disposizioni per l'emergenza Covid-19 A.S. 2021-2022

Si invita il personale a prendere visione delle disposizioni per l’avvio dell’a.s. 2021/22 emanate dal MIUR e dagli organi di Governo.
In allegato:
- DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
- Decreto Ministeriale 257 del 6/08/21: Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”
- Piano Scuola 21/22
- Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
- Avvio dell’anno scolastico 2021/22: Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34).

Restituzione materiale scolastico (scuola primaria)

Si comunica che sono state calendarizzate le date per la restituzione del materiale lasciato nelle aule dai singoli alunni; il materiale sarà predisposto dai docenti di seguito elencati con il supporto dei collaboratori scolastici. Tale attività indifferibile, da svolgere in presenza, dovrà essere svolta nel rispetto delle norme anti-contagio da COVID-19.
In osservanza delle stesse norme vigenti per il contenimento del contagio da COVID-19 ed al fine di evitare assembramenti, non sarà consentito ai genitori l’accesso nei plessi scolastici e pertanto si chiede ai rappresentanti di classe della scuola primaria (o persona da loro delegata) la disponibilità a ritirare il materiale nel cortile esterno o in prossimità del portone di accesso del plesso di appartenenza secondo il seguente calendario:
 
SCUOLA PRIMARIA “GIOSUÈ CARDUCCI”
Lunedì 29 giugno: preparazione materiale
09.00-09.40, V A, Fusco
09.00-09.40, V B, Antonelli
09.40-10.10, IV A, Pranio
10.10-10.40, III A, Cecchinelli
10.40-11.20, II A, Borghini
10.40-11.20, II B, Palmerini
11.20-11.50, I A, Bianchi
Predisposizione materiale: referenti di plesso, un docente di classe a turno e due collaboratori scolastici
 
mercoledì 1° luglio: consegna materiale ai rappresentanti
09.00-09.30, I A, Bianchi
09.30-10.00, II A, Borghini
10.00-10.30, II B, Palmerini
10.30-11.00, III A, Cecchinelli
11.00-11.30, IV A, Pranio
11.30-12.00, V A, Fusco
12.00-12.30, V B, Antonelli
 
SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”
mercoledì 1° luglio: preparazione materiale
09.00-09.30, I A, Leotta
09.00-09.30, I B, Puccinelli
09.30-10.00, II A, Pendola
09.30-10.00, II B, Volonté
10.00-10.30, III A, Telara
10.00-10.30, II B, Sportella
10.30-11.00, IV A, Spagnoli
10.30-11.00, IV B, Quadrelli
11.00-11.30, V A, Landucci
11.00-11.30, V B, Vietina
Predisposizione materiale: referenti di plesso, un docente di classe a turno e due collaboratori scolastici
 
giovedì 2 luglio: consegna materiale ai rappresentanti
09.00-09.30, I A, Leotta
09.00-09.30, I B, Puccinelli
09.30-10.00, II A, Pendola
09.30-10.00, II B, Volonté
10.00-10.30, III A, Telara
10.00-10.30, II B, Sportella
10.30-11.00, IV A, Spagnoli
10.30-11.00, IV B, Quadrelli
11.00-11.30, V A, Landucci
11.00-11.30, V B, Vietina

Lettera della Ministra Azzolina alla comunità educante

In allegato alla presente si invia la comunicazione in oggetto.

Indicazioni organizzazione Didattica a distanza (Scuola Primaria)

Al fine di uniformare il più possibile gli interventi si forniscono le seguenti indicazioni.
La didattica a distanza nella scuola primaria è strutturata attraverso:
- MOMENTI SINCRONI (Piattaforma Cisco Webex)
Dopo un primo periodo di sperimentazione dell’uso della piattaforma Cisco Webex, si ritiene di dover procedere alla rimodulazione dell’orario per ottimizzare l’efficacia dell’intervento educativo:
 CLASSI PRIME massimo 3 ore settimanali
 CLASSI SECONDE massimo 3 ore settimanali
 CLASSI TERZE massimo 4 ore settimanali
 CLASSI QUARTE massimo 4 ore settimanali
 CLASSI QUINTE massimo 5 ore settimanali
I docenti avranno cura di predisporre un intervallo ogni 15/20 minuti per i bambini delle prime classi e ogni 30 minuti per gli alunni che frequentano gli ultimi anni della scuola primaria.
I docenti di IRC valuteranno l’opportunità di organizzare momenti dedicati per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, da svolgersi al termine o all’inizio delle videolezioni delle loro classi.
Sarà opportuno organizzare gli orari cercando di evitare sovrapposizioni tra le classi (per evitare che in una famiglia con più figli si verifichino lezioni negli stessi orari).
- MOMENTI ASINCRONI
I docenti avranno cura di assegnare il lavoro domestico sul registro elettronico e di utilizzare il canale youtube della scuola Malaspina per caricare eventuali contenuti video.
Considerato il perdurare dell’emergenza, si suggerisce di richiedere la restituzione di alcune delle attività assegnate anche per “restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali, quindi di apprendimento degli studenti….” (Nota MIUR del 17 marzo 2020).

Didattica a distanza e alunni con bisogni educativi speciali - alcune indicazioni

La Nota Miur n° 388 del 17 marzo scorso ha fornito prime indicazioni operative per la didattica a distanza, precisando che “è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento […] è anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento […] Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.
Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.
Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati”.
Occorre sottolineare che in queste prime indicazioni ci si sofferma con maggiore attenzione sugli alunni certificati secondo la legge n° 104 e secondo la legge n° 170, tuttavia è utile ricordare che l’ambito dei bisogni educativi speciali comprende anche lo SVANTAGGIO SOCIALE, CULTURALE E LINGUISTICO, I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI e tutte quelle situazioni di difficoltà di apprendimento già oggetto di approfondimento da parte dell’UFSMIA.
È opportuno che attraverso la didattica a distanza si perseguano obiettivi formativi, seppur minimi, per tutti gli alunni e, sulla base delle risorse a disposizione, si predispongano attività a distanza seguendo modelli organizzativi adeguati e calibrati sulle singole esigenze.
I docenti hanno il compito, nell’ambito delle linee generali condivise e della flessibilità didattica e organizzativa, di effettuare la scelta maggiormente inclusiva per ogni alunno con bisogni educativi speciali.
Gli studenti in difficoltà, e spesso anche le loro famiglie, hanno bisogno di aiuto nell'organizzazione quotidiana dello studio a casa, nel seguire anche una didattica personalizzata nonché nel ricevere feedback personalizzati che guidino il loro percorso di apprendimento. In un quadro così complesso, dove modalità come peer-to-peer, apprendimento cooperativo e didattica laboratoriale diventano di difficile attuazione, si invita il team docenti a valutare non solo la necessità di prevedere materiali semplificati, ma anche ad operare scelte tra diversi modi per “personalizzare” il processo di insegnamento-apprendimento, sia con modalità sincrone sia asincrone:
- video lezione, sincrona o asincrona, con piccolo gruppo di studio omogeneo dal punto di vista delle difficoltà e dei bisogni, in cui usare un lessico più semplice e tempi più distesi per la spiegazione o la correzione del compito (per tutti i BES con PDP o PEI);
- video lezione, sincrona o asincrona, con piccolo gruppo eterogeneo per il raggiungimento di obiettivi comuni alla classe ma semplificati (per tutti i BES con PDP o PEI);
- video lezione individuale, sincrona o asincrona, con insegnante di sostegno e/o insegnante curricolare per il raggiungimento di obiettivi differenziati (per alunni con PEI);
- proposta di argomento o invio di attività personalizzate (per tutti i BES con PDP o PEI).

Rimborso quota iscrizione esami DELF e Trinity

In seguito al perdurare dell’emergenza COVID-19 si comunica la sospensione degli Esami Trinity e Delf, pertanto le famiglie degli alunni interessati, potranno chiedere il rimborso delle quote versate tramite l’allegato modello da inoltrare all’indirizzo email dell’I.C Malaspina msic81800c@istruzione.it.

Variazione modalità di prestazione del Servizio di Consulenza Pedagogica A.S. 2019-2020 - Dott.ssa Ilaria Nicolini

Con la presente si comunica che il Servizio di Sportello Pedagogico, tenuto conto del mantenimento e dell’insorgere di necessità di consulenza collegate alla situazione di restrizione attuale, sarà erogato previo appuntamento telefonico con la dott.ssa Ilaria Nicolini (cellulare n° 349 2567658) o tramite indirizzo email (ilarianicolini@tiscali.it), tramite la modalità del colloquio on line. Il servizio è rivolto ai genitori e agli insegnanti che ne facciano richiesta nelle modalità su indicate.
Le disponibilità rispetteranno quelle del calendario dello sportello mantenendo come giorno il Lunedì; l’orario sarà quello concordato telefonicamente.

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